Ordinanza n. 475 del 1991

 

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ORDINANZA N. 475

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                               “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

Prof. Cesare MIRABELLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, parte seconda, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1991 dalla Corte dei Conti nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore generale nei confronti di Orlini Antonio ed altri iscritta al n. 504 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, in un procedimento di responsabilità amministrativa contro i componenti pro-tempore della giunta del Comune di Ascoli Piceno, uno dei quali deceduto nel corso del giudizio prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Corte dei Conti, con ordinanza dell'11 aprile 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge citata, nella parte in cui dispone che "la responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi";

che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunziata, avendo natura processuale in quanto incide sulla legitimatio ad causam degli eredi, è applicabile nella specie, onde dovrebbe pervenirsi alla declaratoria di improcedibilità dell'azione nei confronti degli eredi dell'amministratore deceduto;

che la norma denunciata appare costituzionalmente illegittima sotto molteplici profili: a) per contrasto col principio di eguaglianza, perché riserva un trattamento privilegiato agli eredi degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province, discriminando gli eredi degli amministratori e dei dipendenti degli altri enti pubblici e dello Stato, e, in generale, "qualsiasi altro erede, tenuto ai sensi degli artt. 752 e 754 cod. civ. a soddisfare i debiti del de cuius anche con il proprio patrimonio, se non ha accettato con beneficio d'inventario"; b) per contrasto col principio di razionalità, essendo contraddittoria col criterio di unificazione del regime di responsabilità dei pubblici amministratori e dei dipendenti dello Stato e degli enti locali, enunciato nel comma 1 dell'art. 58; c) per contrasto con l'art. 24, primo comma, Cost., perché "preclude al Procuratore generale di agire per la tutela dei diritti patrimoniali pubblici nei confronti degli eredi degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province"; d) per contrasto, infine, coi principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, Cost.;

Considerato che la rilevanza della questione è motivata in base a una valutazione evidentemente insostenibile, che attribuisce alla norma denunciata natura processuale, con conseguente applicabilità anche in favore degli eredi di amministratori comunali o provinciali deceduti nel corso di giudizi di responsabilità già pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990;

che, al contrario, si tratta di una norma di diritto sostanziale, che, in deroga al principio di cui agli artt. 752 e 754 cod. civ., esclude dai rapporti patrimoniali trasmissibili agli eredi la responsabilità per danni cagionati dal de cuius al comune o alla provincia di cui era amministratore o dipendente;

che, pertanto, la norma, non essendo fornita di efficacia retroattiva, non è applicabile nel caso oggetto del giudizio a quo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI - Cesare MIRABELLI.

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.